mercoledì 2 gennaio 2008

Quali sono i requisiti necessari per poter chiedere la licenza da investigatore privato?

Il vigente ordinamento distingue due figure di investigatore privato che, pur essendo disciplinate dal medesimo articolo del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (art.134), esercitano due diverse attività.

La prima, autorizzata dal Prefetto della provincia, consiste nello svolgimento di investigazioni di carattere generale (coniugali, assicurative, ecc.) e nella raccolta di informazioni commerciali;

la seconda, anch'essa autorizzata dal Prefetto e prevista specificamente dal Codice di Procedura Penale (art.327 bis), è quella finalizzata alla raccolta di elementi di prova da far valere nel corso di un procedimento penale e viene svolta per conto degli avvocati difensori.

Si tratta quindi di attività profondamente diverse anche se simili, al punto che l'investigatore penale, a differenza dell'investigatore privato, non è tenuto alla collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza, in quanto parificato ai consulenti di parte.

Per ottenere tali licenze è necessario rivolgere istanza al Prefetto della provincia ove si intende svolgere l'attività, allegando alla domanda la seguente documentazione:

a) cittadinanza italiana ovvero di un paese appartenente all'Unione Europea;

b) attestazione da cui risulti il possesso della capacità tecnica, sia soggettiva che oggettiva per lo svolgimento dell'attività;

c) autocertificazione in cui venga attestato di non aver riportato condanne penali per delitto non colposo, ovvero di non essere stato dichiarato fallito e di non avere in corso procedure fallimentari o concorsuali;

d) versamento della cauzione di Euro ____ (stabilita dal Prefetto), a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio della licenza e l'osservanza delle condizioni a cui la stessa è subordinata, che può essere prestata anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Resta comunque inteso che l'istanza in sede di istruttoria deve essere discrezionalmente valutata dal Prefetto che può ricusarne il rilascio, oltre a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare e per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, anche in considerazione del numero e della importanza degli istituti già esistenti (art.136 del TULPS).